Sostituzione degli infissi: pratiche edilizie necessarie e possibilità di detrazione fiscale

Spesso mi viene posta questa domanda con tono persuaso che presuppone in se già una risposta affermativa:

<<Ma per sostituire le finestre e portarle in detrazione non occorre alcuna pratica edilizia, no?!>>

E qui “casa l’asino”.

Dico questo perchè in effetti la risposta non è poi così semplice e scontata, ma necessita di una più approfondita valutazione, facendo uno “slalom” mentale tra disposizioni tra di loro anche apparentemente contrastanti. Vediamo meglio.

Il Glossario dell’Edilizia Libera dice…

Partiamo analizzando quanto dice il Glossario delle opere di edilizia libera, attuazione del Cd. “Decreto Scia 2”sulla semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia: apparentemente sembrerebbe fugare ogni dubbio in merito, comprendendo la “riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramento e infisso interno e esterno”, tra le opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (quindi senza alcun permesso o comunicazione) “incasellando” tale intervento tra le opere di manutenzione ordinaria.

Quanto sopra naturalmente salvo il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Per fare un esempio concreto: nel caso in cui l’immobile in cui si effettua la sostituzione degli infissi sia ubicato in zona vincolata ai fini paesaggistici dovrà essere comunque preventivamente richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. 42/04.

La Guida Fiscale Ristrutturazione Edilizie dice…

Tale inquadramento normativo è avallato anche dalla Guida Fiscale Ristrutturazione Edilizie (Luglio 2019), come visibile nello stralcio sotto riportato:

Stando così le cose però, tutti i casi di sostituzione di infissi e serramenti non rientrerebbero tra quelli per cui è previsto il “bonus” detrazione 50% IRPEF (???)

Infatti la medesima guida fiscale specifica che sono detraibili solo le spese sostenute per interventi di manutenzione “straordinaria”, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

L’unica fattispecie soggetta a detrazione anche per opere di ordinaria manutenzione resterebbe, solo ed esclusivamente per interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Ma allora: sono detraibili o no le spese per la sostituzione degli infissi?!

Per risolvere l’arcano ci viene incontro sempre la guida fiscale ove a pagina 5, esemplificando i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale, fa rientrare anche la “sostituzione di infissi e serramenti o persiane”

Ecco dove sta il “nocciolo” della questione…

Il fattore discriminante che determina la possibilità di detrarre le spese per la sostituzione delle finestre, è proprio il fatto che i nuovi serramenti vadano a sostituire i precedenti “con modifica di materiale o tipologia di infisso”: solo in questo caso si può parlare di intervento di manutenzione straordinaria.

Per fare alcuni esempi concreti, sono da ritenersi interventi di manutenzione straordinaria:

  • la sostituzione di finestre esistenti aventi telaio in legno con finestre di altro materiale (PVC, alluminio-legno, alluminio, etc.);

  • la sostituzione di finestre esistenti che, indipendentemente dal materiale componente il telaio, vengono sostituiti con una vetratura a lastra singola con una a doppia o tripla, magari con gas inerte nell’intercapedine (generalmente argon) e con trattamento basso emissivo.

Quindi il principio che governa tale assunto e che determina il passaggio da manutenzione “ordinaria” a “straordinaria”, è il fatto che l’intervento eseguito comporti una “innovazione” in termini di materiali e/o tipologia rispetto alla tipologia precedente.

Ecco che nella maggior parte dei casi che ordinariamente si verificano, la sostituzione di vecchie finestre in legno o alluminio, generalmente con vetratura semplice, con quelli oggi giorno disponibili sul mercato che presentano elementi innovativi rispetto a quelli sostituiti, è catalogabile come intervento di straordinaria manutenzione e quindi pienamente rientrante nella detraibilità prevista dal “Bonus ristrutturazioni”.

Voglio aggiungere che nell’ambito dell’intervento di sostituzione rientrano nelle spese detraibili, anche le  parti accessorie quali, scuri, persiane, oscuranti, cassoni avvolgibili, soglie/davanzali, incluse le le eventuali opere di assistenza muraria utili all’installazione, ma anche il montaggio ed il trasporto.

Sono inoltre pariteticamente detraibili “le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse”.

Di contro non potranno essere oggetto di detrazione, trattandosi di intervento di manutenzione ordinaria, la mera sostituzione parziale di un infisso (ad esempio la sostituzione di un anta del serramento con una ovviamente consimile), ovvero la riparazione del medesimo (ad esempio la ricostruzione di parti mancanti di un infisso in legno e/o la sostituzione di una vetratura rotta).

Quindi, cosa occorre fare nei due casi?

Per rispondere sinteticamente ed in modo immediato a tale interrogativo, ho voluto riassumere le due casistiche in un’apposita tabella con esempi pratici:

Intervento Classificazione Adempimento necessario Detrazione fiscale 
Sostituzione infissi senza innovazioni, riparazione dell’infisso, sostituzione parziale o di accessori con elementi di analoga fattura, verniciatura e/o trattamento con soluzioni preservanti Manutenzione ordinaria  Attività di edilizia libera

(salvo il rispetto di eventuali prescrizioni comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia)

Non spettante
Sostituzione infissi con innovazioni, sostituzione con contestuale variazione dimensionale del vano architettonico (es. passaggio da finestra a portafinestra o contrario), sostituzione con modifica del numero delle ante e/o variazione della forma geometrica dei telai. Manutenzione straordinaria  Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) a firma di tecnico abilitato

+

Comunicazione all’ENEA

N.B.se la sostituzione non comporta interesse strutturale (in caso contrario è necessaria la S.C.I.A)

Spettante nella misura del 50% delle spese sostenute

(salvo che l’intervento faccia parte di un più rilevante intervento di “riqualificazione energetica globale” dell’immobile

Conclusioni

Chi ha effettuato o effettuerà in futuro un intervento di sostituzione delle finestre non sempre potrà accedere al bonus fiscale.

Chi pur rientrando nella casistica detraibile (sostituzione infissi con innovazioni) lo ha fatto o lo farà senza dare corso ad entrambe gli adempimenti amministrativi occorrenti a “legittimare” la sostituzione, non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se sei tra coloro che sono in “difetto” di adempienza, ma non hai ancora terminato i lavori, ancora (forse) si può rimediare… come?! Leggi questo articolo

Se invece hai sostituito gli infissi non avendone diritto, ma hai comunque portato in detrazione nella dichiarazione fiscale le spese, sappi che a seguito di controlli dell’Agenzia delle Entrate, rischieresti di dover restituire il credito derivante dalla detrazione già goduta e non solo.

La cosa migliore è sempre informarsi prima di eseguire ogni intervento, perchè come immagino avrai compreso leggendo questo articolo, la normativa è assai complessa e talvolta “subdola”, addirittura apparentemente contraddittoria, come nel caso oggi affrontato.

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