Superbonus 110% in edilizia

Attraverso la lettura di questo articolo potrai scoprire in modo immediato ed efficace tutto quello che c’è da sapere riguardo al nuovo SUPERBONUS 110%,  gli aspetti fondamentali per poter accedere e gestire al meglio questa ghiotta opportunità fiscale.

In cosa consiste il nuovo incentivo?

Consente la detrazione fiscale nella misura del 110%, delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per l’esecuzione d’interventi di miglioramento della prestazione energetica e/o riduzione del rischio sismico, eseguiti su edifici condominiali e/o su singole unità immobiliari con determinate caratteristiche e nel rispetto di specifici requisiti che di seguito sono meglio dettagliati.

Chi può beneficiare del superbonus ?

Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni ( fermo restando, per questi ultimi, il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio);
  • dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Le persone fisiche possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Quest’ultima limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. 

Quali tipologie d’immobili possono godere della detrazione ?

Il Decreto Rilancio in prima battuta e successivamente il Decreto “Requisiti” in seconda, hanno individuato in modo preciso ed univoco le tipologie edilizie che possono accedere al Superbonus:

  • EDIFICI PLURIFAMILIARI
  • EDIFICI UNIFAMILIARI ovvero le unità immobiliari “di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi ”funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno“, presuppone che l’unità immobiliare , disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;
Sono comunque specificatamente escluse dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;

  • A/8: abitazioni in ville;

  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Per quali interventi vale l’incentivo?

Come già anticipato il Superbonus vale solo per specifici interventi edilizi di miglioramento energetico e sismico, mentre non riguarda invece le opere più comunemente realizzate per una ristrutturazione abitativa di tipo convenzionale ( pavimenti e rivestimenti, pareti, massetti, controsoffitti, etc. ) le cui spese godono generalmente di diverse opportunità di detrazioni fiscale.

Gli interventi per i quali è possibile accedere al Superbonus sono principalmente i cosiddetti “INTERVENTI TRAINANTI” come meglio di seguito specificati:

ECOBONUS

Ovvero specifici interventi volti a realizzare l’efficientamento energetico di un immobile:

Tipologia dell’intervento Ammontare complessivo delle spese soggette a detrazione Requisiti specifici per l’agevolazione Requisiti comuni per l’agevolazione
( senza i quali non è possibile accedere alla detrazione fiscale )
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

Massimo

50mila Euro

per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i “criteri ambientali minimi” di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. 6 novembre 2017) Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Massimo

40mila Euro

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

Massimo

30mila Euro

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

 

b) interventi di  sostituzione sulle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria “a condensazione” e/o “a pompa di calore”, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione e relativi sistemi di accumulo, o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Sono incluse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, nonché per l’eventuale sostituzione  della canna collettiva per lo scarico dei fumi di combustione compatibili con apparecchi “a condensazione”

Massimo

20mila Euro

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari

Classe di  efficienza di sistemi “a condensazione” almeno pari alla “A “, come prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013

Massimo

15mila Euro

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

c) interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la 

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,

a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con

impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Sono incluse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Massimo 30mila Euro

per ogni unità immobiliari che compone l’edificio

Importante sapere che…

  • Il miglioramento di due classi energetiche ( ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta ), può avvenire non esclusivamente a seguito dell’esecuzione di INTERVENTI “TRAINANTI”, ma anche a seguito dell’esecuzione CONGIUNTA di INTERVENTI “TRAINANTI” E “TRAINATI” ( di seguito meglio specificati ), anche con l’eventuale contributo di interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo .

 

  • Gli edifici soggetti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.Lgs. 42/2004) o da altra strumentazione urbanistica e ambientale, possono usufruire del Superbonus 110% anche se sottoposti ad interventi di efficientamento energetico rientranti tra i Cd. “interventi trainati” , qualora le particolari discipline di tutela non consentano l’esecuzione di interventi Cd. “Trainanti”  

 

SISMABONUS

Ovvero interventi volti a realizzare interventi Cd. “antisismici” ( o meglio di miglioramento del comportamento sismico dell’edificio su cui sono attuati ) ed opere per la messa in sicurezza statica di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari ( Art. 16 bis comma 1 lettera “i” D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ).

L’agevolazione non si applica agli  edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ( G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 – supplemento ordinario n. 72 ) e l’aliquota di detrazione scende al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Il Superbonus è inoltre valido, a determinate condizioni, anche per altri interventi cosiddetti “trainati”

Se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” nel rispetto di tutti i requisiti utili all’accesso al Superbonus, possono rientrare nell’agevolazione e quindi essere portati in detrazione al 110% anche le spese sostenute per le seguenti opere:

  • ULTERIORI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIENTRANTI NELL’ECOBONUS
Tipo d’intervento Limite massimo detrazione
riqualificazione energetica di edifici esistenti € 100.000
interventi riguardanti l’ involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e
pavimenti)
€ 60.000
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda € 60.000
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua € 30.000
dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti
geotermici a bassa entalpia
dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari € 60.000
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili € 30.000
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori € 100.000
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del
70 o 75%
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione
dell’80 o 85%
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Caso esemplificativo:

l’eventuale sostituzione di finestre ( intervento “trainato”  riguardante l’involucro di edifici esistenti ), sarà detraibile al 110% solo se realizzata contestualmente alla posa, ad esempio, di un “cappotto termico” (rispettando i requisiti previsti ) , ovvero congiuntamente alla “sostituzione di un generatore con una caldaia a condensazione” (rispettando i requisiti previsti ), o altro intervento facente parte dei Cd. “Trainanti“.

  • INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

La detrazione riguarda le spese per acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, calcolate su un ammontare massimo pari a  3.000 euro.

  • INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA
Tipologia dell’intervento Ammontare complessivo delle spese soggette a detrazione Requisiti  utili per l’agevolazione
( senza i quali non è possibile accedere alla detrazione fiscale )
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici privati, pubblici, adibiti ad uso pubblico ( anche di nuova costruzione )

Massimo 48mila Euro

comunque non superiore a 2.400 Euro * per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico

 

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti tra quelli sopra agevolati ai fini Ecobonus e Sismabonus
  • l’energia non auto-consumata in sito sia ceduta al GSE
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati Massimo 48mila Euro

comunque non superiore a 1.000 Euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, e comunque nun superiore a 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto

* In caso di interventi eseguiti nel contesto di più ampi interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione”, “ristrutturazione urbanistica” ai sensi del D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380, il  limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Quali alternative sono possibili rispetto alla classica detrazione fiscale?

l’Art. 121 del “Decreto Rilancio” (convertito in Legge 77/2020) prevede, in alternativa alla detrazione fiscale, le seguenti possibilità per il contribuente:

Sconto in fattura 

In questo caso l’importo che sarebbe portato “tradizionalmente” in detrazione dal contribuente, viene “scalato” direttamente dal corrispettivo dovuto all’esecutore che ha effettuato i lavori e/o le forniture di beni. Quest’ultimo avrà quindi facoltà di recuperare la somma scalata dal proprio avere, sotto forma di “credito d’imposta”, oppure optare per l’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito

In questo caso l’importo della detrazione spettante viene “trasformato” in credito d’imposta e ceduto ad altri soggetti diversi dagli esecutori delle opere e fornitori dei materiali, con possibilità di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con la possibilità per questi di cedere ulteriormente il credito.

Un esempio pratico per chiare meglio questi meccanismi:

Il contribuente che sostiene una spesa per lavori e forniture inerenti un intervento rientrante nell’Ecobonus/Sismabonus per un importo esemeplificativo pari a € 20.000, avrà possibilità di scegliere se:

  • portare in detrazione come credito d’imposta un importo di € 22.000 ( il 110% di € 20.000 ) in cinque quote annuali di pari importo ovvero € 2.200 l’anno.
  • chiedere all’impresa che ha eseguito i lavori lo sconto in fattura a copertura TOTALE del corrispettivo dovuto: in questo caso l’impresa a fronte di uno sconto applicato in fattura pari ad € 20.000,  matura un credito d’imposta pari a € 22.000;
  • chiedere all’impresa che ha eseguito i lavori lo sconto in fattura a copertura PARZIALE del corrispettivo dovuto: in questo caso l’impresa a fronte di uno sconto applicato in fattura, ad esempio,  pari  a € 10.000,  matura un credito d’imposta pari a € 11.000 ( pari al 110% dell’importo scontato in fattura ) ed il contribuente potrà portare in detrazione ( o cedere il credito ad altri soggetti ) un importo di € 11.000 ( pari al 110% del residuo non scontato in fattura )
  • effettuare la cessione del credito pari al 110% dell’importo lavori, quindi € 22.000, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, , con la possibilità per questi di cedere ulteriormente il credito.

Importante sapere che…

  • Nel caso in cui il contribuente decida per la detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta, la quota annuale ( 1/5 dell’importo complessivo oggetto di detrazione ) può essere portata in detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per quell’anno: ciò significa che se l’importo della quota supera quello dell’imposta da pagare, la parte eccedente viene persa e non può essere, ne portata in detrazione negli anni successivi, ne è possibile chiederne il rimborso. Quindi, onde evitare di perdere una parte del beneficio, prima di decidere quale “opzione” scegliere tra quelle sopra indicate, è sempre bene effettuare una preventiva analisi di “capienza fiscale”, una valutazione da affidarsi ad un esperto in “fiscalità”, che consentirà di capire, in relazione al proprio trend contributivo fiscale, se la detrazione può essere la scelta giusta senza rischiare di rimetterci soldi.

 

  • La fruibilità delle agevolazioni fiscali ( Bonus 110% ma anche Bonus ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Bonus Facciate 90% ) decade nel caso in cui l’immobile oggetto di beneficio sia interessato da irregolarità edilizie Cd. “sostanziali” secondo quanto stabilito dall’articolo 49 DPR 380/01 (per approfondire consulta questo articolo )

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