Finalmente ci siamo: disponibile la procedura di comunicazione ENEA per interventi di ristrutturazione!

Da tempo si attendeva l’attivazione della procedura per effettuare la “fatidica” comunicazione all’ENEA per interventi di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico.

L’aspettavano soprattutto coloro che nel corso dei passati mesi del 2018, hanno effettuato e oramai già concluso i lavori, preoccupati per l’impossibilità di dare corso agli obblighi fiscali utili a godere la detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute in 10 anni (5 rate per gli ultrasettantacinquenni o con età maggiore di 65 anni).

La “manovra fiscale 2018” infatti aveva previsto la parziale modifica dell’Art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, introducendo l’obbligo, per coloro che intendevano detrarre sull’IRPEF le spese sostenute per detti lavori, di “trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.

Si precisa per dovere di cronaca che il medesimo adempimento sarà comunque necessario anche per coloro che effettueranno in questi ultimi mesi e anche per tutto il 2019 lavori di “ristrutturazione” incidenti sul risparmio energetico.

In buona sostanza, senza la comunicazione ENEA, non sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute per quei lavori che implicano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, pur rispettando gli altri criteri previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Ecco una lista sintetica dei lavori edilizi e tecnologici che ricadono nell’obbligo di comunicazione…

  • riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
  • sostituzione di infissi;
  • installazione di collettori solari;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione;
  • generatori di calore ad aria a condensazione;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti;
  • sistemi ibridi;
  • microcogeneratori;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di generatori di calore a biomassa,
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati;
  • sistemi di termoregolazione e building automazione;
  • impianti fotovoltaici;
  • installazione di elettrodomestici di classe energetica elevata collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Da precisare che rispettando particolari condizioni tecniche, alcuni degli interventi sopra menzionati (in particolare quelli evidenziati in rosso), potranno essere  detratti sull’IRPEF con aliquota massima al 65%, sfruttando cioè l’agevolazione Ecobonus (ex Legge 296/2006), che da sempre prevede l’obbligo di apposita comunicazione ENEA tramite altro portale dedicato.

E’ bene quindi chiarire che, anche nel caso di recupero del 50% della spesa sfruttando il Bonus Mobili , è necessari provvedere alla comunicazione all’ENEA per non perdere questa importante opportunità!

Cosa occorre fare per godere dell’agevolazione per lavori di ristrutturazione aventi valenza energetica?

Per prima cosa occorre che i pagamenti delle fatture vengano eseguiti tramite “bonifico parlante” bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

 

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis comma 1 lett. “h” del Dpr 917/1986 e s.m.i.);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori,
ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con modalità alternative.

Successivamente dovrà essere effettuato l’invio della comunicazione ENEA tramite il portale dedicato https://ristrutturazioni2018.enea.it/, precisando che il termine utile per procedere con la comunicazione risulta diversificato in funzione della circostanza:

per gli interventi ancora da compiersi o ultimarsi 
entro 90 giorni dalla fine dei lavori o del collaudo dei medesimi
per gli interventi già ultimati
entro 90 giorni dal 21 Novembre 2018 (19 Febbraio 2019)

Inoltre è importante ricordare che i contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 ed in particolare, la ricevuta del bonifico e copia delle fatture o delle ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, queste ultime intestate alle persone che fruiscono della detrazione.

L’agevolazione potrà essere goduta a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento riportando la quota fruibile nella dichiarazione dei redditi.

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