Dichiarazione di successione: in una piccola guida tutto quello che c’è da sapere

La dichiarazione di successione rappresenta l’atto formale attraverso il quale si concretizza il trasferimento di diritti e di rapporti giuridici attivi e passivi da un soggetto defunto agli eredi.

Alla morte di una persona tutti i beni e i diritti ad essa appartenenti, beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT, etc. entrano a far parte dell’eredità che deve essere trasferita agli aventi diritto.

A norma dell’Art. 456 Codice Civile “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto“.

E’ quindi basilare tenere a riferimento la data in cui è stato constatato il decesso ( ossia “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” ex art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578 ) e l’ultimo luogo di domicilio ove il defunto aveva il proprio centro principale di affari ed interessi.

Come si presenta la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate ovvero alla sede amministrativamente competente di tale Ufficio in riferimento all’ultimo domicilio del defunto, esclusivamente per via telematica ( per le successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 ) attraverso l’apposito software SuccessioniOnLine messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia stessa.

Chi è tenuto a presentare la dichiarazione di successione?

I soggetti obbligati per Legge a presentare la dichiarazione sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Naturalmente, qualora vi siano più soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione è sufficiente provvedere con un’unica dichiarazione.

E’ importante sapere che… 

detti soggetti sono titolati ad operare in prima persona nella compilazione e nell’invio della dichiarazione telematica di successione in modo autonomo, ma data la delicatezza e particolarità della materia, tale adempimento è generalmente affidato ad un soggetto terzo competente detto intermediario ( può essere una persona fisica – es. un geometra, un notaio, un commercialista, etc – oppure una persona giuridica come un CAF, un Patronato, etc. ) che si occupa di provvedere alla redazione ed all’invio della dichiarazione stessa per conto dell’obbligato.

Chi è esonerato dall’obbligo di dichiarazione di successione?

Non c’è obbligo di presentare la dichiarazione di successione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ove l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

E’ molto bene prestare attenzione a tale aspetto, in quanto queste condizioni possono anche venire a mancare nel tempo per effetto di sopravvenienze ereditarie ( cioè quei beni e diritti che entrano a far parte giuridicamente nel patrimonio del defunto solo in un momento successivo e che si ritengono a questo riferibili, in forza di un idoneo titolo, nonostante sopravvengano al momento dell’apertura della successione ).

Quali sono i termini entro cui adempiere alla dichiarazione?

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare anche la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, questo nel caso non si sia già optato per operare la voltura automatica prevista all’interno della nuova dichiarazione di successione telematica.

Quali documenti occorrono per provvedere alla dichiarazione di successione?

La nuova dichiarazione di successione telematica si compone di due fascicoli elettronici: nel primo, il “Frontespizio”, sono da riportarsi i dati generali tra cui, i dati del defunto, i dati dell’obbligato che presenta la dichiarazione, i dati dell’intermediario ( nel caso in cui si intenda avvalersi di tale figura terza ), mentre il secondo fascicolo è suddiviso in diversi “Quadri” in parte a compilazione obbligatoria, in parte facoltativa in funzione delle necessità che scaturiscono dalla tipologia dei beni da portare in successione.

In sintesi sono necessari a titolo esemplificativo e  non completamente esaustivo i seguenti documenti:

  1. Certificato di morte;
  2. Certificato di ultima residenza del defunto;
  3. Certificazione dello stato di famiglia del defunto;
  4. Certificazione dello stato di famiglia degli eredi;
  5. Visure catastali relative a tutti i beni immobili del defunto;
  6. Certificato di destinazione urbanistica in presenza di terreni appartenenti al defunto;
  7. Atto di notorietà dell’erede in cui vengono indicati tutti gli eredi ( occorre documento di riconoscimento), il tipo di successione e il regime patrimoniale;
  8. Copia del testamento autenticato da un notaio (solo in caso di successione testamentaria) ed eventuale atto di rinuncia all’eredità;
  9. Copia del contratto di mutuo ( ove presente );
  10. Documenti che attestino eventuali passività ( prestiti, cartelle di pagamento, etc. )
  11. Dichiarazione della banca / poste che certifichi la presenza e l’ammontare di eventuali conti bancari / postale a nome del defunto;
  12. Ricevuta di tutte le spese funerarie sostenute dagli eredi.

NB. I certificati indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 possono essere sostituiti da un autocertificazione resa da uno degli eredi ai sensi Art. 46 Legge 445/2000.

Quali sono e a quanto ammontano le imposta da pagare per la successione?

Il trasferimento di beni immobili in successione comporta il pagamento:

  • delle imposte ipotecarie e catastali ( SEMPRE );
  • dell’imposta di successione ( SOLO PER VALORI DEI BENI TRASFERITI OLTRE FRANCHIGIA )

Imposte ipotecarie e catastali:

Tali imposte vanno a gravare sui beni immobili presenti in eredità.

La tassa ipotecaria (di trascrizione) è determinata con aliquota 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00).

Da precisare che la Legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni, pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) andranno a costituire a seguito della successione “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale possibile richiedere la citata agevolazione.

Imposta di successione:

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’ articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

Franchigie sull’imposta di successione:

  • € 1.000.000,00 per trasferimenti in favore di eredi in linea retta e coniuge;
  • €     100.000,00 per trasferimenti in favore di fratelli e sorelle;
  • €. 1.500.000,00 per trasferimenti in favore di soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).

Nel caso in cui il valore patrimoniale superi detti valori, è determinata l’imposta di successione applicando le seguenti aliquote:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali:

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile,  a seguito della compilazione della dichiarazione di successione vengono “autoliquidate” le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute può avvenire mediante addebito su un conto aperto presso l’intermediario e intestato al dichiarante ( in caso ci si avvalga di un intermediario ), oppure in ogni caso ( anche con affidamento ad intermediario ) al soggetto obbligato ( erede, legato, rappresentante, curatore, etc. ) incaricato della sottoscrizione della successione  telematica, identificato dal relativo codice fiscale. In quest’ultimo caso, al momento della compilazione della dichiarazione dovranno essere indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Il versamento dell’imposta di successione

L’imposta di successione sarà liquidata dall’Ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata e potrà essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza della rateizzazione è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

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