Bonus ristrutturazioni edilizie e misure antisismiche: ecco cosa occorre fare per beneficiare dell’agevolazione…

Se stai per effettuare una ristrutturazione della tua casa non puoi lasciarti “scappare” questo articolo che ti illustrerà tutte le opportunità fiscali e relativi adempimenti per poter richiedere le agevolazioni in materia, senza rischiare di perdere neanche “un euro”!

Premetto che tutto quanto tratterò della materia è (volutamente) “condensato”, in modo da fornirti informazioni “in pillole” dal carattere immediato ed essenziale, precisandoti che per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio potrai sempre consultare l’apposita Guida Fiscale messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile qui.

Naturalmente resto sempre a disposizione per affrontare qualche caso “particolare” che puoi propormi attraverso i canali che metto a tua disposizione, ovvero attraverso il form “contatti” del blog, oppure con un semplice messaggio istantaneo.

La Legge di Bilancio 2020 ha riconfermato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2020 con gli stessi requisiti e modalità di fruizione del recente passato.

Cosa prevede il bonus ristrutturazioni?!

La detrazione di una quota pari al 50% di quanto speso per la ristrutturazione (con un importo massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare), in 10 rate annuali di pari importo sulla quota dovuta dell’imposta IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e per quelli successivi.

In  caso di interventi eseguiti nella parti comuni di edifici condominiali il massimale sulla base del quale si calcola la detrazione è pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Nell’importo riconosciuto sono comprese anche le spese professionali sostenute per legittimare l’intervento edilizio (permessi edilizi, pratiche catastali, etc.),nonché qualsiasi altro importo corrisposto al Comune e/o altri Enti in termini di costi di istruttoria, diritti di segreteria, bolli, oneri concessori etc.

Per quali interventi è possibile chiedere l’agevolazione?

Per lavori eseguiti su edifici esistenti ad uso abitativo (non solo per l’abitazione principale) detenute a titolo di proprietà, nuda proprietà, locazione, uso, abitazione o superficie, etc. che risultino regolarmente accatastati e in regola con il pagamento delle imposte, per le seguenti fattispecie:

  • SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI: manutenzione  straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti dal DPR 380/01 (T.U. Edilizia)
  • PARTI CONDOMINIALI: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti dal DPR 380/01 (T.U. Edilizia)
  • RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DELL’IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
  • INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI (anche di proprietà comune)
  • LAVORI FINALIZZATI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
  • LAVORI ATTI A PREVENIRE IL COMPIMENTO DI ATTI ILLECITI DA PARTE DI TERZI (allarmi, sistemi antieffrazione, etc.)
  • INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CABLATURA DEGLI EDIFICI  E AL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
  • INTERVENTI DI RISPARMIO  ENERGETICO con particolare  riguardo  all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia
  • BONIFICA AMIANTO ED ESECUZIONE DI OPERE VOLTE A EVITARE GLI INFORTUNI DOMESTICI.

Bonus in materia di interventi antisismici…

Tra le varie agevolazioni fiscali previste in materia, c’è anche quella specificatamente riconosciuta per l’adozione di misure antisismiche il Cd. “Sismabonus”, che può essere usufruita fino al 31 dicembre 2021, per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, su quelli adibiti ad abitazione principale) dai soggetti passivi IRPEF (già indicati in precedenza), ma anche per quelli di tipo produttivo dai soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società).

L’agevolazione prevede la detrazione di una quota pari al 50% di quanto speso per la “riduzione del rischio sismico” (con un importo massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare per ciascun anno) ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e per quelli successivi.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

  • quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d’imposta risulta ancora più elevata:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

In questo caso il massimale sulla base del quale si calcola la detrazione è pari a €96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Quali adempimenti occorrono per usufruire delle agevolazioni ?

Un esempio del Cd. “Bonifico parlante”

Per prima cosa è bene specificare che non occorre più inviare (oramai da tempo) alcuna comunicazione preventiva all’esecuzione dei lavori come invece accadeva in passato.

Al fine di formalizzare la richiesta di detrazione sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorrerà però rispettare alcune precise formalità di seguito elencate:

#1 PREDISPORRE LE NECESSARIE PRATICHE DI LEGITTIMAZIONE EDILIZIA DELL’INTERVENTO, ove occorrenti in base alla normativa in materia, ovvero in caso di non sussitenza (la Cd. “attività di edilizia libera” – ne parlo in questo articolo Piccole opere edilizie: quali adempimenti sono necessari?!), predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili (come indicato nella Guida Ristrutturazioni Edilizie  – pag. 20)

#2 CHIEDERE IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO NEI CASI DI INTERVENTI ESEGUITI SU IMMOBILI NON DI PROPRIETÀ’ ESCLUSIVA (in caso di interventi da eseguirsi su parti comuni di edifici condominiali occorrerà la delibera assembleare di approvazione lavori e la tabella millesimale di ripartizione spese)

#3 INOLTRARE LA NOTIFICA PRELIMINARE ALLA ASL COMPETENTE, ove tale adempimento sia occorrente in funzione dello specifico caso, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. 81/2008 T.U. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ne parlo specificatamente nella Guida E-book “Imparare a ristrutturare in 5 semplici passi” – pagg. 10 e 11)

#4 EFFETTUARE I PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO CD. “PARLANTE” (BANCARIO O POSTALE) ANCHE “ON-LINE” , purché dal medesimo risulti:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis TUIR Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

  • la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge
  • il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Quali documenti è necessario conservare?

  • copia delle fatture e/o ricevute valide ai fini fiscali relative alle spese sostenute per la ristrutturazione
  • copia delle ricevute dei bonifici effettuati

da rendere disponibili in caso di eventuali richiesta da parte degli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi.

In caso di interventi condominiali in alternativa alla documentazione di cui sopra può essere prodotta una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.


Tutto ciò che non è specificatamente indicato in questo articolo (che, è bene precisare, non ha pretese di completezza e ufficialità rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia, essendo la stessa la sola “cogente” ed in continua evoluzione mediante circolari interpretative), può essere approfondito attraverso i canali di comunicazioni ufficiali del Governo www.casa.governo.it e dell’Agenzia delle Entrate, al quale il sottoscritto rimanda.

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