Modifica e manutenzione degli impianti civili

Lo scopo di questo articolo è fare un po’ di chiarezza in merito agli adempimenti necessari nei casi in cui si eseguano interventi sugli impianti tecnologici già presenti negli edifici, con particolare riferimento a quelli “civili”, quali abitazioni, uffici, fondi commerciali, etc.

Sono tra i lavori più frequenti che vengono eseguiti negli immobili e consistono in quelle opere cosiddette di ammodernamento”, che si attuano nel caso in cui gli impianti, oramai datati, siano giunti a “fine vita”, oppure in concomitanza di interventi di “adeguamento funzionale”, eseguiti al fine di assecondare nuove esigenze d’uso.

Non tutti però hanno idea dei presupposti che occorrono per realizzarle, in pochi si chiedono giustamente:

  • Ci sono regole da rispettare?

Certamente! Come in ogni settore anche quello dell’impiantistica in edilizia ha le sue norme regolamentari, primo tra tutti il D.M. 37/2008 in materia di “attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, oltre alle specifiche normative tecniche quali UNI, CEI  o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, che attengono a disposizioni esecutive e prestazionali.

Tra le varie prescrizioni tecniche segnalo, per esempio quelle imposte dalla CEI EN 64-08/3, di cui parlo in questo articolo “Impianto elettrico: evoluzione tecnica a “livelli” prestazionali”

  • Occorre sempre fare un progetto?

Non sempre, dipende dal tipo d’intervento che viene eseguito.

  • E’ necessario predisporre dei permessi edilizi per interventi impiantistici?

Anche in questo caso dipende dal tipo d’intervento che si va a realizzare.

Per dare opportuna e più esaustiva risposta ai quesiti entriamo subito nel vivo della questione…

Preciso anzitutto che gli interventi riguardanti l’impiantistica possono avere principalmente due finalità pratiche che portano di conseguenza due “strade procedurali” diverse:

⇒  opere di tipo manutentivo meglio dette “ordinaria manutenzione”

circostanza che prevede piccoli interventi impiantistici ovvero quelli
“finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”
come descritte dall’Art. 2 comma 1 lettera “d” del succitato Decreto (in compatibilità con la definizione più generale di “manutenzione ordinaria” data dall’Art. 3 comma 1 lettera “a” del T.U. Edilizia D.P.R.380/2001)

Questa fattispecie si circostanzia nella pratica quando occorre sostituire un componente dell’impianto, ed esempio un interruttore o una presa dell’impianto elettrico, piuttosto che  un miscelatore o un sanitario dell’impianto idrico)

Nel caso di ordinaria manutenzione NON OCCORRE:

– affidarsi ad una ditta abilitata (o almeno non è un obbligo normativo);
– predisporre alcun progetto esecutivo ne tanto meno depositare alcuna pratica edilizia;
– l’esecuzione del collaudo dell’impianto;
– il rilascio della certificazione di conformità alle norme vigenti;

⇒  opere di “ristrutturazione impiantistica”  di impianti esistenti 

fattispecie che contempla la sostituzione integrale (contemplata come “nuova installazione”), ovvero la “trasformazione”, “l’ampliamento” e altre opere di “manutenzione straordinaria”, che vadano a modificare la “struttura” e/o la destinazione d’uso dell’impianto preesistente, differenziandosi per questo dall’ordinaria  manutenzione.

(salvo la specifica fattispecie degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato per il quale si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche)

Per questa fattispecie d’intervento OCCORRE

– affidarsi obbligatoriamente ad una ditta abilitata;
– predisporre il progetto esecutivo dell’impianto e depositare la pratica edilizia;
– provvedere al collaudo dell’impianto;
– il rilascio da parte della ditta esecutrice abilitata della certificazione di conformità alle norme vigenti.

 

Chi redige il progetto dell’impianto?

La risposta a tale quesito non è univoca. Infatti si distinguono i casi in cui questo può essere predisposto direttamente dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, ovvero i casi in cui è necessario affidarsi ad un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Analizziamo meglio tale diversificazione…

⇒ Sono soggetti a progettazione da parte di un professionista abilitato competente

(ingegnere, perito industriale) come prescritto dall’Art. 5 del citato D.M. i seguenti:

(ho voluto evidenziare in arancio i casi che si verificano con più frequenza nelle abitazioni e nelle attività commerciali)

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti già citati al punto “a”, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa laparte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normaiva specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 m3;
e) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In queste fattispecie il progetto deve essere depositato presso l’Ufficio SUED (sportello unico edilizia) del Comune di appartenenza dell’immobile, contestualmente alla pratica edilizia da predisporsi ai fini della piena legittimità dell’intervento.

In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere precedenti, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

 

Cosa deve contenere il progetto dell’impianto…

Indipendentemente da chi viene redatto il progetto, questo deve obbligatoriamente contenere:

  • uno schema dell’impianto da realizzare;
  • i disegni planimetrici dell’immobile;
  • una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Eventuali varianti introdotte in corso d’opera devono essere integrate con la necessaria documentazione tecnica.

 

Quale pratica edilizia occorre depositare a legittimazione di interventi impiantistici?

Le opere di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti sono assoggettate al deposito della C.I.L.A. , vale a dirsi la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata presso lo sportello SUED già citato del Comune di appartenenza dell’immobile.

 

Questa pratica edilizia redatta dal titolare dell’immobile (proprietario, affittuario, amministratore, detentore dell’immobile, etc.), viene predisposta a cura di tecnico abilitato alla progettazione edile (geometra, ingegnere, architetto, perito edile) regolarmente iscritto al proprio ordine di appartenenza, il quale ha il compito di “asseverare” (cioè garantire con valenza ufficiale) la conformità delle opere previste in progetto rispetto alla normativa di settore sia nazionale che locale.

Tale adempimento amministrativo dovrà essere sempre predisposto e depositato prima dell’inizio effettivo dei lavori, salvo incorrere in procedure sanzionatorie

( ne parlo in questo articolo Lievi difformità edilizie: come regolarizzarle? ).

La CILA è accompagnata dagli elaborati progettuali predisposti dal professionista (elaborato grafico di progetto, relazione tecnica, foto delle parti oggetto d’intervento, ed altri più specifici variabili caso per caso ) e ad eventuali atti di assenso necessari ad eseguire l’intervento edilizio (se p.e. l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico e le opere previste in progetto incidono sull’esteriorità dell’edificio, occorre acquisire preventivamente  l’autorizzazione paesaggistica).

Nella pratica dovranno essere indicati  i dati identificativi dell’impresa (o delle imprese) alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

A tal proposito risulta importantissimo precisare che l’esecuzione di interventi attinenti gli impianti possono essere affidati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a ditte abilitate ovvero, iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane.

La verifica di tali requisiti tecnico professionali potrà essere facilmente compiuta richiedendo alla ditta installatrice di una copia aggiornata della VISURA CAMERALE a ciascuna impresa incaricata, MI RACCOMANDO, prima dell’affidamento dei lavori!

Per un ulteriore approfondimento della tematica può essere consultato l’articolo Piccole opere edilizie: quali adempimenti sono necessari?! 

…ma anche attraverso l’E-book che metto a disposizione GRATUITAMENTE per coloro che sono in procinto di ristrutturare: Imparare a ristrutturare in 5 semplici passi!

______________

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook  oppure iscriviti al Gruppo Fb Saperecasa per restare sempre aggiornato sulle novità del blog.

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.