CILA e SCIA? Impariamo a conoscere e distinguere questi due titoli abilitativi edilizi…

CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

SCIA = Segnalazione Certificata d’Inizio Attività

Sono ambedue “regimi amministrativi” utili alla legittimazione di interventi edilizi, attraverso i quali il titolare dell’immobile ( proprietario, affittuario, amministratore, detentore dell’immobile, ogni altra persona che possa fare valore un diritto reale sull’immobile  ), comunicano/segnalano al Comune di appartenenza dell’immobile, l’inizio di un attività edilizia, indicando i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

In entrambe le circostanze è necessario avvalersi dell’operato di tecnico abilitato alla progettazione edile (geometra, ingegnere, architetto, perito edile) regolarmente iscritto al proprio ordine di appartenenza, il quale ha il compito di “asseverare” (cioè garantire con valenza ufficiale) la conformità delle opere previste in progetto rispetto alla normativa di settore sia nazionale che locale.

Tale adempimenti devono essere sempre predisposti  e depositati prima dell’inizio effettivo dei lavori, accompagnati dagli elaborati progettuali predisposti dal professionista (elaborato grafico di progetto, relazione tecnica, foto delle parti oggetto d’intervento, ed altri più specifici variabili caso per caso ) e ad eventuali atti di assenso necessari ad eseguire l’intervento edilizio (se p.e. l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico e le opere previste in progetto incidono sull’esteriorità dell’edificio, occorre acquisire preventivamente  l’autorizzazione paesaggistica).

Una copia della documentazione (titolo abilitativo e relativi allegati) deve essere sempre conservata presso l’immobile oggetto d’intervento.

In entrambi i casi dopo il deposto i lavori sono immediatamente eseguibili, precisando però che, mentre nella CILA vi è la possibilità di indicare una data precisa a partire dalla quale verranno avviati i lavori, in caso di SCIA l’inizio dei lavori è da considerarsi “contestuale” alla presentazione della stessa.

Quanto sopra salva l’ipotesi prevista dalla normativa in cui il titolare della pratica decida di richiedere l’acquisizione degli eventuali atti di assenso necessari (ad esempio l’autorizzazione paesaggistica), mediante “istanza” formulata come “endoprocedimento” (cioè come “sottoprocedura” della pratica principale) contestualmente al deposito della pratica edilizia (CILA o SCIA).

In quest’ultimo caso  l’interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del Comune circa l’esito positivo della richiesta.

Quali sostanziali differenze intercorrono tra le due tipologie di pratica?

Per semplicità ho voluto raccogliere le principali differenze in uno schema tabellare in modo da facilitare la comprensione…

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