Piccole opere edili ed impiantistiche: attenzione agli adempimenti in merito alla normativa sulla sicurezza!

Quando si decide di avviare un’attività edilizia, oltre a predisporre eventuali “permessi edilizi” necessari a legittimare l’intervento da un punto di vista urbanistico, occorre anche tener presente gli adempimenti utili al rispetto della sicurezza in cantiere.

Per esperienza personale posso dire che spesso tale aspetto è poco o per nulla conosciuto dalle persone comuni e anche quando noto, ciò è tenuto in “secondo piano”, talvolta anche dagli stessi “addetti ai lavori” che dovrebbero essere ben consapevoli dei rischi.

Esiste infatti il “falso credo” che l’osservanza di certe disposizioni in ordine alla sicurezza, sia ad esclusivo appannaggio dei grandi “cantieri edili”e che invece non occorra per quelle piccole opere che convenzionalmente riguardano il patrimonio edilizio esistente, i cosiddetti interventi chiamati in gergo comune “di piccola ristrutturazione”.

Niente di più sbagliato! 

Quindi se tu lettore, sei in procinto di “ristrutturare”il tuo immobile, sgrana bene gli occhi e apri la tua mente perchè a breve diventerai “committente”, l’attore principale della normativa sulla sicurezza cantieri, il “Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro”- D.Lgs. 81 /2008, con responsabilità ben precise e anche piuttosto “pesanti”!

Sappi che non è uno scherzo (tutt’altro), pertanto ti consiglio di assimilare bene i concetti  “base” che sto per enunciarti e farne tesoro, affinché tu possa affrontare senza rischi ed in piena serenità i prossimi lavori nella tua casa!

Anzitutto…

Perché è davvero <<essenziale>> rispettare le disposizioni in tema di sicurezza?!

#1 RESPONSABILITÀ DIRETTA 

Il primo motivo è proprio per quanto ho già detto: nonostante tu non sia un tecnico preparato, non conoscitore della normativa, sarai “chiamato” a svolgere una funzione che ti pone al centro delle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi in materia, tra cui:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva ai fini previdenziali delle imprese e lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione lavori;
  • l’eventuale nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
  • verificare l’idoneità e la coerenza dell’eventuale piano di sicurezza e coordinamento in compatibilità con i piani operativi di sicurezza delle imprese;
  • adempiere agli atti amministrativi dovuti in tema di sicurezza, tra cui l’eventuale trasmissione della notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, nonché del piano di sicurezza alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
  • verificare il rispetto da parte dei lavoratori presenti in cantiere delle prescrizioni generali di sicurezza e quelle contenute nei diversi piani di sicurezza, “operativi” ed eventualmente di “coordinamento”;
  • disporre l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere ove questi non rispettino gli obblighi a cui sono chiamati in ordine alla sicurezza del cantiere.

NB. In caso di violazione delle suddette prescrizioni Tu Committente sei esposto al rischio di arresto da tre a sei mesi o ammende che vanno da € 558,41 a €7.147,67!

#2 SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO 

Nel caso in cui gli adempimenti sulla sicurezza del cantiere non siano rispettati come previsto dalla normativa, è automaticamente sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio: in sostanza l’atto che legittima i lavori, sia esso il Permesso di Costruire, la SCIA o la CILA, perde la sua efficacia ed i lavori compiuti sono da considerarsi alla stregua di vere e proprie “opere abusive”, con tutte le spiacevoli conseguenze già sopra menzionate ed inoltre, nei casi più gravi, anche il possibile sequestro del cantiere.

La sicurezza nei cantieri (anche in quelli “piccoli”)

Sono quei casi in cui il committente decide, ad esempio, di eseguire anche un semplice “ammodernamento” della propria abitazione o anche di un solo locale (più tradizionalmente il bagno o la cucina), eseguendo modeste opere murarie ed impiantistiche che però richiedono ordinariamente una pluralità di maestranze (muratore, elettricista, idraulico, etc. etc.).

Prendiamo per esempio uno dei casi più frequenti:  il rifacimento completo del bagno di un’abitazione.

In tale circostanza, pur trattandosi di un “piccolo cantiere”, possiamo (potenzialmente) già ricadere, a seconda delle opere da realizzarsi e della condizione organizzativa delle figure che andranno ad operare, nell’adempimento di nomina del coordinatore per la sicurezza.

Qual’è la condizione discriminante che fa “scattare” l’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza? Vediamolo insieme…

Il T.U. sulla sicurezza sopra indicato, prescrive all’art. 90:

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione[comma 3]

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98″ [comma 4]

Tale funzione è ridotta al solo coordinamento in fase di esecuzione (quindi senza obbligo di coordinamento in fase di progettazione) per i  “lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000” [comma 11]

Quindi, è facile comprendere che, ove nel cantiere, ancorché di piccola entità, siano presenti più IMPRESE ESECUTRICI (anche non contemporaneamente – quindi secondo fasi operative successive tra di loro distinte e non sovrapposte in termini di “presenza” di lavoratori di diverse Ditte sul cantiere) ,  il committente è obbligato alla nomina di un tecnico facente funzione di coordinatore per la sicurezza del cantiere con tutti i conseguenti adempimenti del caso, tra cui segnalo:

  • Redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento);
  • Redazione del “Fascicolo dell’opera”;
  • Invio della notifica preliminare.

Ma non in tutti i casi in cui vi sono più “Ditte operanti” ciò è necessario e tra poco vedremo il perché…

Come si “contano” le “imprese” presenti in cantiere?

Il T.U. nell’individuare le casistiche per cui occorre provvedere alla nomina del coordinatore, parla sempre di “imprese” e non di “lavoratori autonomi”.

La nozione di impresa (da non confondersi con quella di Ditta – che individua il nome commerciale di una attività economica), può essere desunta dalla definizione di imprenditore di cui all’Art. 2082 C.C., come “un’attività economica organizzata al fine della produzione o lo scambio di beni e servizi”. Inoltre il T.U. fornisce una propria definizione di “impresa esecutrice”, ovvero quella “che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

Il lavoratore autonomo (da non confondersi con Ditta individuale),  è invece definito Art. 2222 C.C. come “una persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Tale definizione è parzialmente ripresa anche dall’art. 89 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008, che recita “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

E’ ovvio che la differenza che intercorre tra le due categorie è quella dell’ “organizzazione” e della “subordinazione”

Mentre l’impresa è composta da titolare (datore di lavoro) ed uno o più collaboratori (organizzazione di pluralità di persone), dipendenti che soggiaciono ad un vincolo di subordinazione nei confronti del titolare (loro datore di lavoro), il lavoratore autonomo presta la propria opera con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione.

Dopo quanto sopra doverosamente premesso, per quanto non espressamente indicato dalla normativa, vige l’orientamento comune oramai consolidato secondo cui,

nella nozione di “impresa” ai fini degli obblighi derivanti dall’Art. 90 e seguenti, non sono da annoverarsi i lavoratori autonomi.

Da precisare però, che ove e qual’ora il lavoratore autonomo intervenga in cantiere coadiuvato anche soltanto da un “aiutante”, sia esso un familiare o un’altro lavoratore autonomo, tale condizione implica la “traslazione” dell’operatore da autonomo a “vera e propria impresa” considerandosi il coadiuvatore alla stregua di un dipendente o comunque lavoratore subordinato.

Pertanto, onde essere ancora più chiaro, per un dato intervento edilizio, ove sia prevista l’operatività di un’impresa ed uno o più lavoratori autonomi, non vi è obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza (salvo il caso in cui in corso d’opera subentri un ulteriore impresa).

In conclusione è possibile riassumere le diverse situazioni operative come segue:

IN CANTIERE OPERA… Obbligo di nomina coordinatore per la sicurezza

Art. 90 T.U.

 Obbligo della notifica preliminare

Art. 99 T.U.

Una unica impresa NO Solo se UOMINI-GIORNO ≥ 200
Una impresa e uno (o più) lavoratori autonomi * NO
Più imprese SI SI
Più lavoratori autonomi* NO NO

 * purché non collaborino come soci o siano consorziati, per l’esecuzione della medesima parte d’opera. In sostanza ciascun lavoratore autonomo deve presentare una reale autonomia operativa rispetto alla specifica lavorazione da compiersi.

 

Quali sono gli altri obblighi del committente quando affida i lavori?

Sia nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, il committente è tenuto a:

a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) trasmettere all’amministrazione concedente (Comune ove ha sede l’immobile), prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui ai punti “a” e “b”, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII del T.U..

Conclusioni…

La materia è “complessa” e certamente questo articolo non risulta strettamente esaustivo delle numerose casistiche e particolarità che possono caratterizzare uno specifico cantiere. Ma lo scopo del medesimo non è dottrinale, piuttosto ha un fine di tipo “pratico”, principalmente quello di far comprendere al Committente, quanto sia importante, o per meglio dire “essenziale”, l’ossequio dei principali obblighi e dei procedimenti amministrativi in materia di sicurezza, anche nei casi di “interventi modesti”.

Tutto ciò non dimenticando che, oltre ai canonici “documenti tecnici” previsti dalla norma, la sicurezza deve, anche e soprattutto, essere attuata in modo concreto nell’ambito dei cantiere, predisponendo tutte quelle azioni preventive e protettive utili a scongiurare gli infortuni sul luogo di lavoro, anche quelli più banali.

Caro Committente,

soltanto se ottempererai con giudizio e avvalendoti del supporto di un professionista preparato potrai essere sicuro della buona riuscita del tuo progetto. Come hai potuto capire da questa breve lettura, in materia di sicurezza basta anche un piccola “mossa falsa” per mettere a repentaglio, oltre all’esito del progetto, soprattutto la tua responsabilità, la tua serenità ed il tuo portafogli. Quindi… diligenza e attenzione!

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