Soppalco: quando lo spazio si ricava in altezza…

Quante volte ti è capitato di “perderti” pensando a come poter ricavare un po’ di spazio in più per la tua  casa?!

Magari hai anche la fortuna di avere una casa con i soffitti molti alti ma non ci avevi proprio mai pensato…

Oppure ci avevi fatto un “pensierino” ma poi avevi lasciato perdere sopraffatto da notizie sconfortanti circa abnormi costi di realizzazione e complicate lungaggini burocratiche…

Se è così ti invito a proseguire con la lettura di questo articolo e scoprirai che ci sono interessanti prospettive da questo punto di vista.

Che sia per un piccolo studio, una cameretta per gli ospiti o più semplicemente uno spazio ad uso ripostiglio, oggi puoi facilmente ricavare un po’ di spazio aggiuntivo sfruttando anche “l’altezza della tua casa” senza dover spendere una fortuna e senza doverti “imbarcare” nella predisposizione di costosi progetti apocalittici.

Ma andiamo con ordine…

Soppalco: quale scegliere?!

Sappi che esistono due metodiche costruttive per realizzare un soppalco.

Tradizionalmente questa struttura in passato veniva realizzata “su misura”, andando cioè a creare un vero e proprio impalcato fisso (generalmente in legno) adattato specificatamente al locale in cui veniva installato, quasi come fosse un “capo di abbigliamento cucito sulle spalle della persona che lo avrebbe indossato”.

Questa soluzione tutt’ora utilizzata in determinati casi, per quanto valida e piuttosto semplice da realizzarsi, comporta però alcuni svantaggi di non poco conto:

  1. la struttura realizzata è un opera “esclusiva” adatta solo allo specifico caso, quindi difficilmente può per essere reimpiegata in altre circostanze;

  2. essendo un opera “su misura” richiede, l’impiego di manodopera specializzata e la predisposizione di particolari dettagli esecutivi;

  3. la realizzazione comporta, generalmente, la predisposizione di opere murarie di un certo livello ( scassi nelle murature utili a collocare le travi di sostegno );

  4. benché organicamente semplice, tale struttura non si presta comunque ad essere facilmente smontata;

  5. l’eventuale smontaggio comporta ovviamente la necessità di opere di ripristino murario.

E’ evidente quindi che concettualmente un soppalco di tipo “tradizionale”, per quanto per certi versi si inserisca più “organicamente” nel cotesto ove viene inserito ( essendo un elemento costruito “su misura” ), risulta per certi versi poco versatile e comunque comporta una scelta molto più “impegnativa” sia in termini funzionali che economici.

Soppalco in kit: parola d’ordine versatilità…

Negli ultimi anni sono state “messe a punto” nuove soluzioni costruttive di tipo “prefabbricato” che consentono di realizzare questi “spazi aerei”, senza necessità di alcuna opera muraria ed a costi decisamente più accessibili rispetto alla soluzione tradizionale.

Grazie a sistemi di assemblaggio semplici e modulari è possibile predisporre la configurazione più adatta al caso, adattando facilmente la struttura sia in pianta che in altezza, mediante componenti strutturali (travi e pilastri) di tipo estensibile.

L’assemblaggio del “kit” avviene quindi in modo semplice e veloce, con un minimo di manualità anche in “fai da te”, e comunque senza dover ricorrere a manodopera specializzata, ma soprattutto (come già accennato), senza dover porre in atto alcuna opera muraria di demolizione o altra predisposizione “invasiva” se non pochi fori di ancoraggio.

Questi tipi di strutture infatti sono “autoportanti”, ovvero hanno la caratteristica di sostenere oltre al carico delle persone/suppellettili anche il loro peso proprio e, come vedremo più avanti, nella maggior parte dei casi non comportano alcuna “implicazione di ordine strutturale” che necessiti di una progettazione specialistica e della predisposizione di particolari adempimenti burocratici in ordine al rispetto della normativa Cd. “antisismica”.

Un ulteriore vantaggio che deriva dalle loro caratteristiche di versatilità nell’assemblaggio (avendo spiccate capacità di adattamento dimensionale ed essendo facilmente smontabili), è rappresentata dal fatto che questi tipo di strutture possono essere facilmente “ricollocate” nel tempo in altri ambienti ( il soppalco può essere per esempio smontato e rimontato quando si cambia casa ), oppure all’occorrenza semplicemente rivendute a chiunque abbia un analoga necessità di nuovo spazio per la propria casa.

Queste caratteristiche fanno del “soppalco in kit” un opportunità di grande interesse al fine di dare risposta ad un bisogno funzionale sostenendo una spesa abbordabile e senza l’incomodo di lavori edili che comportano sempre un certo disagio.

Quanto costa il soppalco in kit?!

Il costo varia naturalmente in funzione della grandezza e della specifica configurazione del caso: orientativamente si parte da un minimo di 300 €/mq sino a 600 €/mq costi comprensivi di scala di accesso, parapetti e accessori di montaggio.

NB. Se il soppalco da realizzarsi presenta le caratteristiche di spazio “abitabile” (anche se effettivamente utilizzato come mero spazio di ripostiglio) come evidenziate al paragrafo successivo, oltre al costo di realizzazione è da mettere in conto anche quello per oneri concessori da corrispondersi al Comune di appartenenza dell’immobile, che varieranno in proporzione alla superficie realizzata.

Il soppalco e le norme urbanistiche…

Nell’ “Allegato A” del Regolamento Edilizio Tipo il soppalco è definito come:

“Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.”

Si ricorda però che la disciplina urbanistico-edilizia è “materia di legislazione concorrente” ( ciò significa che ciascuna Regione può legiferare in modo autonomo, rispettando cioè i principi “esclusivi” dell’architettura legislativa Statale che assumono quindi carattere “sovrordinato” ), pertanto “localmente” (per ciascuna Regione e ciascun Comune) possono valere prescrizioni normative più “stringenti” rispetto a quelle di carattere “generale” purché non in contrasto con quest’ultime.

Detto questo onde “andare sul concreto” elenco di seguito un esemplificazione delle prescrizioni regolamentari generalmente vigenti quando si parla di “soppalco”:

  1. non deve occupare una superficie maggiore al 50% della superficie utile del locale in cui viene realizzato;

  2. deve avere almeno un lato aperto verso il locale principale (il parapetto anche chiuso di altezza non superiore ad 1 mt. non costituisce “chiusura”);

  3. deve essere posizionato ad una quota tale da assicurare il mantenimento di un altezza utile sottostante non inferiore a 2,70 mt. (salva l’ipotesi in cui la porzione residua non soppalcata presenti superficie ed altezza “minime” non inferiori ai valori prescritti per l’abitabilità del locale in qual caso l’altezza sottostante può scendere a 2,40 mt.);

  4. deve essere collegato al piano del locale ove è inserito mediante scala fissa la cui larghezza non deve essere inferiore a 60 cm (80 cm in caso di spazio adibito ad uso abitativo).

Inoltre valgono alternativamente questi tre requisiti:

  • se il soppalco è costruito per uso “abitativo” deve avere un altezza (tra piano di calpestio e soffitto del locale) non inferiore a 2,70 mt. (in caso di soffitto inclinato tale valore è da intendersi “medio” con una minima nel punto più basso di 2,00 mt.)

  • se il soppalco è adibito a “ripostiglio” ( o comunque spazio accessorio ove non è prevista la permanenza continuativa di persone ), deve avere un altezza non inferiore a 2,40 mt. (in caso di soffitto inclinato tale valore è da intendersi “medio” con una minima nel punto più basso di 1,80 mt.)

Il soppalco e le norme antisismiche…

Trattandosi di “struttura secondaria”, se realizzata nel rispetto di alcune prescrizioni costruttive, il soppalco può essere considerato “opera di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità” e pertanto non assoggettato al deposito di alcun progetto in ordine al rispetto della normativa sismica: questo perlomeno è quanto prevede l’impostazione legislativa vigente ad oggi in Toscana.

Infatti l’Art. 12 del D.P.G.R. 36/R/2009 “Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico” prevede che possano essere realizzati senza alcuna autorizzazione (o preavviso) previste dalla disciplina “antisismica”:

h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;

m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

Se il soppalco e la relativa scala di accesso, rispetteranno tali requisiti tecnici, non dovrà essere predisposto alcun progetto Cd. “strutturale” curato da un ingegnere abilitato (con un notevole risparmio in termini di competenze professionali), diversamente si sostanzierà l’obbligo di dare ossequio a tale adempimento burocratico.

In conclusione 

Ricavare un nuovo spazio in sede “aerea” non è mai stato così semplice e alla portata delle “tasche”: il soppalco in kit risolve elegantemente, in modo versatile e poco invasivo la tua nuova esigenza di spazio e se un giorno tu decidessi di cambiare configurazione degli interni o addirittura cambiare casa puoi facilmente smontarlo senza particolari problematiche, adattarlo al nuovo oppure rivenderlo.

Devo precisarti però che pur nella sua veste di elemento accessorio, oserei dire “pari all’arredo”, il soppalco è pur sempre un opera rilevante ai fini edilizi, pertanto sarà comunque necessario affrontare l’installazione avvalendosi preventivamente del supporto di un tecnico abilitato alla progettazione edile, il quale oltre a valutare la “fattibilità” dell’installazione (in ordine al rispetto dei requisiti generali e quelli più specifici derivanti dai regolamento locali), individuerà la migliore configurazione, per poi predisporre i necessari permessi edilizi utili a legittimare l’opera sotto il profilo urbanistico.

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