Lavori in casa terminati, ma qualcosa è andato storto: parliamo di vizi e/o difformità delle opere…

I lavori di ristrutturazione sono appena terminati, stai già pregustandoti la tua nuova casa completamente rinnovata…

Ma che succede?!

 

Guardando meglio noti molte cose che non vanno…

– Il nuovo pavimento presenta diverse mattonelle rialzate e avvallamenti, i commenti sono diversi tra di loro ed il battiscopa non è stato stuccato in alcuni punti…

– Le pareti sono state tinteggiate ma, guardando in “controluce”, si vedono molte imperfezioni sul nuovo intonaco che non risulta liscio e regolare come dovrebbe…

– Alcune porte hanno i coprifili che non si accostano bene tra di loro ed altre si chiudono male…

– Il nuovo bagno sembra perfetto ma guardando meglio ti rendi conto che sotto il lavabo c’è tutto bagnato…  accidenti già una perdita!

 

Che fare?

La prima cosa è denunciare subito le difformità e/o i vizi all’impresa/imprese che hanno compiuto le opere entro sessanta giorni dalla loro scoperta (Art. 1667 C.C.), attraverso raccomandata A/R oppure attraverso E-mail PEC (attenzione quando si agisce in quest’ultimo modo entrambe i soggetti – mittente e destinatario – devono essere dotati di PEC, non vale l’invio da PEC ad una e-mail ordinaria!).

Successivamente il committente dovrà agire entro 2 anni dal giorno della consegna dell’opera a pena di prescrizione, chiedendo che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’impresa/e, ovvero che il prezzo corrisposto per l’opera sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa evidente dell’impresa/e.

Vizi o difformità?

Sono definiti vizi quegli elementi oggetto dell’appalto la cui esecuzione non risulta conforme ai principi della “regola d’arte”, ovvero l’insieme delle tecniche universalmente riconosciute “corrette” per l’esecuzione di determinate opere, lavorazioni e realizzazione di manufatti.

Sono un esempio di vizi tutti quelli menzionati nella parte iniziale dell’articolo e più in generale quelli dove l’impresa ha commesso qualche errore/imprecisione (più o meno grave) di esecuzione dell’opera.

Quando invece le parti e gli elementi oggetto delle lavorazioni non corrispondono esattamente, dal punto di vista tipologico e tecnico, a quelle oggetto del contratto si parla invece di difformità.

Si può parlare di difformità, ad esempio, se la nuova caldaia doveva avere potenzialità (secondo preventivo o contratto ) di 30 kW, ed invece è stata installata una da 24 kW, oppure se le nuove finestre dovevano possedere determinate qualità energetiche e/o acustiche ed invece non le possiedono.

E’ bene specificare che, anche in caso di mancanza di un vero e proprio contratto d’appalto (specifico documento attraverso il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro), l’opera è formalmente disciplinata e regolata dalle prescrizioni tecniche contenute nel semplice “preventivo”, divenendo questo (una volta sottoscritto dalle Parti) elemento avente valenza contrattuale, le cui indicazioni e prescrizioni tecniche,  devono essere rispettate dall’Impresa.

Pertanto salvo diversi e più specifici accordi, nel caso in cui una certa opera avrebbe dovute essere (secondo descrizione di preventivo), realizzata con determinate qualità tecniche, ma invece nella realtà viene eseguita con caratteristiche non rispondenti a dette qualità, si parlerà di difformità dell’opera.

Quali conseguenze pratiche…

Nel corso della mia esperienza professionale mi sono imbattuto diverse volte (da tecnico), in problematiche di questo tipo.

Purtroppo anche nei casi più “facili”, anche laddove poi le cose alla fine si risolvono bonariamente, le conseguenze pratiche non sono mai piacevoli in quanto generalmente occorre comunque affrontare un noioso ed antipatico “percorso” di risoluzione delle controversie, spesso caratterizzato da tensioni tra le parti e talvolta deleteri (quanto sterili) scontri verbali, insomma perdite di tempo, ma anche di risorse economiche.

Infatti in tali frangenti si è costretti ad avvalersi della consulenza di un legale e molto spesso di un tecnico specializzato del settore, figure attraverso le quali è possibile tentare di dirimere la controversia senza ricorrere al Tribunale, circostanza quest’ultima che è sempre da evitare (per quanto ed ove possibile) per gli ulteriori aggravi di tempo, soldi e risorse mentali che giocoforza comporta.

Come evitare questi problemi…

Prevenire è sempre meglio che curare…

E’ veramente l’unico modo per evitare di incorrere nelle spiacevoli conseguenze che ho appena accennato!

Il modo migliore per farlo è quello di

dedicarsi con attenzione alla scelta dell’impresa, ponendo a confronto i vari preventivi non solo sotto l’aspetto economico, ma anche valutando i servizi, le garanzie e le capacità tecnico-operative che le suddette sono in grado di offrire.

Inutile spendere quanto meno possibile se poi il risultato è pessimo o comunque non si ha la certezza e la dovuta serenità che l’impresa operi con serietà e al meglio delle proprie possibilità.

Meglio “investire qualche soldo in più” avendo la certezza di un operatività scrupolosa, competente, di qualità, ma anche la garanzia di un servizio di assistenza postuma e di specifiche garanzie a propria tutela, proprio come opera Edilmia attraverso il SISTEMA “CASA NO STRESS®un metodo esclusivo che mette al riparo il Committente dalle problematiche che ho poco fa trattato.

Apri bene le orecchie e fai tesoro dei consigli di chi come me, troppo spesso (purtroppo), vive da vicino la triste realtà di ristrutturazioni piene di vizi e difformità:

SCEGLI SEMPRE UN IMPRESA AFFIDABILE PER I TUOI PROGETTI ED EVITA CHE RISPARMIO E COMPROMESSI VARI TRASFORMINO IL TUO SOGNO IN UN BRUTTO INCUBO!

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