Comunicazione ENEA per interventi di “ristrutturazione” comportanti miglioramento energetico

Ne avevo già parlato in questo articolo ad inizio Aprile, quando ancora gli operatori del settore ristrutturazioni (ma anche la stessa ENEA) erano in pieno “fermento” per l’incertezza in merito a quali interventi dovessero sottostare al nuovo regime di comunicazione introdotto con la Legge di Stabilità 2018.

La “manovra fiscale” infatti ha previsto la parziale modifica dell’Art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, introducendo l’Art. 2bis, che recita:

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito  della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. [omissis]

Tenuto conto che con il preciso cenno agli “interventi di cui al presente articolo” si fa appunto riferimento ad opere di “ristrutturazione” eseguite su immobili privati e/o condominali, nonché interventi di “miglioramento sismico”, ma anche per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, è comprensibile come il fermento iniziale avesse ragione di essere.

In realtà le cose sembrerebbero diverse…  

La stessa ENEA in qualità di ente istituzionale gestore del sistema di controllo energetico, allora aveva rilasciato un comunicato (immagino preoccupata per il possibile effetto “crisi” dei propri sistemi gestionali, portato da tale disposto normativo) in cui dichiarava:

<< l’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare>>.

Ad oggi pur non essendovi ancora notizie certe su quali siano specificatamente le opere per le quali occorrerà trasmettere la comunicazione, appare logico supporre che l’obbligo sussista per tutte quelle opere che incidono sulla qualificazione energetica dell’immobile, ovvero per quelle fattispecie ricadenti in quello che il legislatore aveva già individuato con il comma “h” del Art. 16bis – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – TUIR 917/86.

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

Quanto presupposto logico è stato avallato nel tempo anche dalla stessa ENEA nel corpo di una recente comunicazione istituzionale.

Quindi a titolo esemplificativo e (dichiaratamente) non completamente esaustivo sarebbero da ritenersi soggette a comunicazione:

  •  gli interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  l’installazione di schermature solari,
  •  l’installazione di caldaie a biomassa,
  • l’installazione di caldaie a condensazione (che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013).

N O T A B E N E : Si ricorda che le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

In pratica si tratterebbe di tutte quelle opere di efficientamento energetico “minori”,ovvero che pur rilevando dal punto di vista della qualità energetica dell’immobile, non sono comprese tra quelle ben “più incisive”, per le quali il legislatore ha confermato l’aliquota di detrazione 65% Cd. “Ecobonus”.

Ad oggi l’unica certezza…

appare dallo stesso portale informativo ENEA ove in bella “evidenza” (al momento in cui il sottoscritto scrive) è riportato  questo messaggio:

Si informano gli utenti che il sito dedicato alla trasmissione ad ENEA dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. 917/86 (TUIR) e s.m.i., terminata la fase di realizzazione, è attualmente in fase di test e sarà messo in linea il prima possibile.

E’ importate sottolineare, come già indicato nella medesima comunicazione, che il termine utile per procedere con la comunicazione sarà diversificato in funzione della circostanza:

per gli interventi ancora da compiersi o ultimarsi
da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori
per gli interventi già ultimati
il termine decorrerà dalla data in cui sarà resa disponibile sul portale ENEA la procedura di invio della comunicazione

In conclusione anche l’ENEA consiglia…

“Con l’apertura del sito, saranno definiti e pubblicati anche i dettagli operativi.”

Quindi non vi resta che rimanere connessi per gli ulteriori aggiornamenti! 😉

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