Contributi regionali per l’eliminazione delle “barriere architettoniche” negli edifici civili

Il Fondo per l’abbattimento barriere architettoniche previsto dalla Legge 13/1989, prevede un contributo che può essere richiesto dai cittadini con disabilità al fine di eliminare le “barriere architettoniche”.

Dopo oltre un decennio di “finanziamento zero”, tale “sussidio statale” è stato finalmente riprogrammato e rifinanziato (Legge 232/2016 – «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»), mettendo a disposizione delle Regioni 60milioni di Euro per il 2018, 40milioni di Euro per il 2019 e ulteriori 60milioni per il periodo 2020-2032.

In particolare alla Regione Toscana sono stati assegnati 2,9milioni di Euro da mettere a bilancio e rendere disponibili per tale contributo.

In Toscana i criteri di assegnazione sono specificatamente individuati dal Regolamento n° 11/R del 2005, di attuazione dell’articolo 5 quater della L.R. 47/91 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, il quale prevede che i cittadini che si trovano in condizione di disabilità, possano presentare domanda per accedere al contributo regionale.

I soggetti che possono godere del contributo

Possono presentare le domande per accedere ai contributi previsti dall’ articolo 4 e dal titolo I bis della LR 47/1991:

a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell’ammissione al contributo quale beneficiario.

Possono altresì presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati ai punti precedenti.

Per quali interventi è previsto

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

  • in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell’articolo 817 del codice civile;

  • in tutte le parti condominiali delle abitazioni di cui al punto precedente, definite ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.

In particolare gli interventi possono consistere in:

  • opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
  • acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
3) dispositivi idonei a favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti;
4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica delle persone disabili.

Entità del contributo in funzione delle opere 

Ai soggetti che possono beneficiare del contributo e che presentano la domanda, viene assegnato un contributo pari a:

a) per opere edilizie, non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e fino a un massimo di € 7.500,00;

b) per attrezzature, non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e fino a un massimo di € 10.000,00.

Qualora il contributo richiesto sia relativo ad un intervento funzionalmente connesso, che consista cioè nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui alla lettera “a”, congiuntamente all’acquisto e all’installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nella lettera “b”, l’ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento.

Come fare per richiedere il contributo

I soggetti legittimati già indicati al precedente paragrafo, devono presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno al Comune ove hanno la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l’immobile, la domanda corredata della documentazione prevista, con l’indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.

L’Ufficio competente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, forma una graduatoria annuale dei soggetti che hanno presentato domanda sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale (art. 7).

Ecco i documenti, comunemente richiesti, da allegare alla domanda:

  • Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo;
  • Copia conforme dei certificati rilasciati dalle autorità competenti che attestino la stato di persona non deambulante con disabilità totale, ovvero la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, del disabile residente nell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Copia conforme dell’ultima dichiarazione dei redditi della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 917/1986;
  • Preventivo/i di spesa e progetto/i dettagliato/i relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 9 del Regolamento);
  • Preventivo/i di spesa e documentazione tecnica relativi all’acquisto e all’installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 10 del Regolamento);
  • Benestare del proprietario dell’unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario);
  • Verbale assemblea condominiale (da allegare solo nel caso di opere riguardanti parti comuni condominiali);
  • Autocertificazione attestante la non presenza di altri bagni attrezzati per disabili facilmente accessibili (da allegare solo nel caso di opere riguardanti l’adeguamento del bagno).
La domanda è facilmente scaricabile sul sito istituzionale di ciascun Comune digitando una semplice ricerca (Es. “contributo barriere architettoniche”) oppure reperibile presso l’Ufficio URP del medesimo.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche (Es. montascale, rampa di accesso, etc.), la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

E’ bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

Tempi e modalità di erogazione del contributo

L’erogazione del contributo viene effettuata dal comune dopo l’esecuzione delle opere, l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente, mentre nel caso in cui le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui sopra sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

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