Interventi edilizi in zona paesaggistica

Antignano a mare – Ph. Andrea Palandri

In alcune zone del territorio e per determinati beni immobili, l’esecuzione di  interventi edilizi necessita dell’acquisizione di “autorizzazioni speciali” in ordine al rispetto di particolari vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici, demaniali.

Questo anche laddove i suddetti siano ricadenti nella fattispecie Cd. “Edilizia Libera”, quindi non soggetti a nessun titolo abilitativo edilizio.

Oggi affronterò in particolare quello dei beni sottoposti a tutela “paesaggistica” ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.lgs. 42/2004.

Sono soggetti a tale particolare vincolo sovraordinato, e pertanto soggette alla disciplina autorizzatoria prevista dal suddetto Codice gli immobili e le aree di seguito elencate:

Articolo 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici ;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142 – Aree tutelate per legge
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico

Opere per le quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica

Secondo l’Art. 149 del Codice dei Beni Culturali sono escluse dal deposito dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Sono inoltre espressamente esclusi secondo il DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”:

  • tutti gli interventi previsti e meglio descritti nella TABELLA A allegata a detto Decreto;
  • particolari categorie di interventi tra cui:
 

Rispettando le seguenti condizioni

la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto (voce A.2 ultimo periodo) qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico e purché tali interventi / installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, limitatamente agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici (voce A.5)
installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00 (voce A.7)
interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche orfotipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti (voce A.13)
sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi (voce A.14)
interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm,ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico (voce B.6);
opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice (voce B.13);
verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attivita’ economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’ commerciali, turistico‐ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale (voce B.26);
posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita’ variabile, nonche’ l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio’ preordinate (voce B.36);

Opere per le quali è possibile optare per l’autorizzazione paesaggistica “semplificata”

Castel Boccale  – Ph. Andrea Palandri

Sono gli interventi definiti di “lieve entità” dall l’Art. 3 del Decreto presidenziale meglio descritti nella TABELLA B.

Inoltre sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del
Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Tutte le altre opere non specificatamente ricadenti negli interventi di cui alle TABELLE A e B, sono da autorizzarsi esclusivamente con il procedimento “ordinario” previsto dall’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

L’istanza di autorizzazione semplificata, redatta secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» del DPR, deve essere depositata presso lo Sportello Unico dell’EDilizia (SUED) territorialmente competente (ovvero presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP – in caso di esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi).

La stessa deve contenere:

  • una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello Allegato «D» nella quale sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’Art. 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), la relazione paesaggistica deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico‐culturali ed estetico‐percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento;
  • gli elaborati di progetto individuati nell’ Allegato «D»;

La tempistica di rilascio del provvedimento autorizzativo è di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

Autorizzazione paesaggistica “preventiva o contestuale” al titolo abilitativo

Torre di Calafuria – Ph. Andrea Palandri

Salvo i casi in cui i lavori da realizzarsi ricadano nella fattispecie Cd. “Edilizia libera” (invito a lettore a consultare l’articolo L’edilizia si fa più “snella”: l’elenco delle opere liberamente eseguibili senza permessi edilizi), per le quali deve comunque essere eventualmente acquisita la prescritta “autorizzazione paesaggistica” (ove dovuta), negli altri casi, la  medesima può essere richiesta con le seguenti modalità:

  • preventivamente al deposito della relativa pratica edilizia (Permesso di Costruire, SCIA, CILA)

  • contestualmente al deposito della relativa pratica edilizia, ovvero come “endoprocedimento” preliminare agli effetti del “titolo abilitativo” a norma dell’Art. 147 della LR 65/2014 (Regione Toscana)

In quest’ultima ipotesi l’effetto del titolo abilitativo (sia questo di natura “dispositiva” come il PdC, ovvero di natura “segnalatoria/comunicativa” come nel caso rispettivamente di SCIA e CILA), sarà condizionato all’esito positivo della domanda e di conseguenza l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico del responso favorevole.

Ove è qual’ora invece, l’autorizzazione dovesse avere esito negativo, il titolo abilitativo sarà privo di effetti.

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