Agevolazioni fiscali per rimozione e smaltimento amianto

Nonostante sia stato bandito oramai da oltre 25 anni, il suo intensissimo impiego nel settore edile (e non solo) già da prima della seconda guerra mondiale e fino ai primi anni ’90, ha contribuito a lasciarci una “scomoda” eredità con cui oggi purtroppo dobbiamo fare i conti.

Più comunemente conosciuto nel settore delle costruzioni come “Eternit” dal nome dell’industria che lo ha più largamente commercializzato anche nel nostro paese, è un materiale fibroso di tipo minerale comunemente diffuso in natura con il quale già a partire dai primi anni del 1900, sono stati prodotti i più svariati componenti in fibro-cemento impiegati in edilizia, dalle tegole alle lastre di copertura, dalle tubazioni per canne fumarie a quelle per gli acquedotti, e poi ancora cisterne di accumulo idrico, pavimenti, isolanti termici e fonoassorbenti, etc. etc.

Il basso costo della materia prima e di produzione, le sue versatili proprietà chimico-fisiche (alta resistenza al fuoco, alle sollecitazioni meccaniche, durabile nel tempo, termicamente e acusticamente isolante), hanno fatto si che venisse considerato il materiale “perfetto” per impieghi costruttivi.

Tali circostanze hanno contribuito ad accelerarne il suo impiego specialmente nel dopoguerra, in concomitanza con il “boom economico”, nonostante già negli anni ’60 fosse stata scientificamente provata la correlazione tra asbesto (è il nome di etimologia greca dell’amianto – “asbestos” che significa “inestinguibile”) e l’insorgenza di patologie cancerogene.

La pericolosità dell’amianto risiede fondamentalmente nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall’uomo, condizione che si verifica soprattutto in quelle circostanza in cui detto materiale risulta friabile.

Lo stato conservativo è quindi il fattore che maggiormente determina la “pericolosità”, che risulta molto elevata quando a causa di azioni meccaniche dirette (taglio, sfregamento, etc.) oppure indirette (azione aggressiva degli agenti atmosferici), il medesimo tende a disgregarsi fino ad assumere la consistenza della polvere, rilasciando in questo modo, le fibre “killer” tanto piccole (una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano) che possono essere facilmente inalate e dare luogo, in caso di particolari concentrazioni e/o esposizioni, ai gravi problemi di salute che tutti più o meno conosciamo.

Il suo utilizzo è stato definitivamente bandito con la Legge 257/1992, ma come già detto, il suo intenso utilizzo ancora oggi e per chissà quanti altri decenni, condizionerà attivamente gli interventi edilizi, ma tra le tante cattive notizie…

Una buona opportunità fiscale per liberarsi del “problema”

In tanti non sono al corrente che tra le varie possibilità di agevolazioni fiscali previste nel settore edilizio, vi sono anche quelle per la “rimozione ed il relativo smaltimento” dei manufatti in amianto, forse anche perchè in effetti questa opportunità non è poi così apertamente pubblicizzata attraverso i canali istituzionali.

Queste opportunità si differenziano sia in ragione del tipo di utente finale (privato/impresa), sia in base alla tipologia di intervento da eseguirsi.

Vediamole nel dettaglio…

  • BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%:

E’ rivolto a:

Privati, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, imprese individuali (per quest’ultime due fattispecie solo per gli immobili non considerati merce o beni strumentali).

Cosa prevede:

La detrazione del 50% sull’IRPEF delle spese sostenute per la bonifica dell’amianto ed altre attività accessorie, nonché delle spese professionali utili a legittimare l’intervento secondo Legge.

Scadenza:

Sino al 31 Dicembre 2018 (salvo proroghe).

Cosa occorre fare:

Pagare le spese attraverso bonifico bancario “parlante”, effettuare la notifica preliminare all’ASL (quando necessaria), predisporre e depositare all’ASL il “Piano di Lavoro Amianto” almeno 30 gg prima dell’inizio lavori, riportare le spese sostenute in Dichiarazione dei Redditi unitamente i dati catastali identificativi dell’immobile sul quale si è intervenuti.

Maggiori informazioni possono essere reperite scaricando la guida fiscale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni Edilizie 2018”

  • ECOBONUS 65%:

E’ rivolto a:

Privati (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Scadenza:

Sino al 31 Dicembre 2018 (salvo proroghe).

Cosa prevede:

La detrazione del 65% sull’IRPEF/IRES delle spese sostenute per la bonifica dell’amianto ed altre attività accessorie, nonché delle spese professionali utili a legittimare l’intervento secondo Legge, nel caso in cui la rimozione del suddetto materiale sia ricompreso in un più organico intervento di “risparmio energetico”, nel quale lo stesso risulta far parte delle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) oggetto di riqualificazione.

Cosa occorre fare:

Pagare le spese attraverso bonifico bancario “parlante”, effettuare la notifica preliminare all’ASL (quando necessaria), predisporre e depositare all’ASL il “Piano di Lavoro Amianto” almeno 30 gg prima dell’inizio lavori, predisporre la comunicazione telematica all’ENEA, riportare le spese sostenute in Dichiarazione dei Redditi unitamente i dati catastali identificativi dell’immobile sul quale si è intervenuti.

Maggiori informazioni possono essere reperite scaricando la guida fiscale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Inoltre è possibile consultare gli specifici vademecum messi a disposizione dall’ENEA optando per quello attinente al caso:

“Coibentazione strutture verticali e orizzontali”

“Riqualificazione globale degli edifici”

“Riqualificazione energetica di parti comuni condominiali”

  • BANDO “I.S.I. – INVESTIRE IN SICUREZZA” DELL’INAIL:

E’ rivolto a:

Imprese, anche individuali, iscritte alla C.C.I.A.A. (ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli)

Cosa prevede:

Incentivo a fondo perduto erogato in conto capitale (in quota variabile in base ai parametri e degli importi minimi e massimi finanziabili specificati nel bando – disponibili fino a 60milioni di Euro), delle spese sostenute per “Progetti di bonifica da materiali contenti amianto”.

Cosa occorre fare e le scadenze da rispettare:

Presentare la domanda telematica di accesso agli incentivi a partire dal 19 aprile e fino alle ore 18 del 31 maggio 2018. Dal 7 giugno 2018 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro 14 giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare pervenire all’Inail, entro il termine di trenta giorni, tutti i documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale dell’INAIL accedendo alla pagina dedicata.

Conclusioni

Le agevolazioni appena citate sono una NOTEVOLE OPPORTUNITA’ da non farsi sfuggire nel caso in cui un privato o un azienda abbia questo incomoda “spada di Damocle che pende sul proprio immobile”.

Da precisare in ultimo che il termine “bonifica” è da intendersi riferito non solo alla “rimozione”, ma anche all’ “incapsulamento” delle strutture contenenti amianto e, fino a prova contraria, anche a tutte le altre operazioni affini e secondarie che consentono di poter dichiarare un luogo “finalmente sicuro”.

Di questo ultimo aspetto, ovvero delle operazioni possibili utili alla “bonifica”, nonché di tutti gli strumenti esecutivi e normativi necessari a condurre una “campagna” di questo tipo, avrò modo di parlarne in prossimo articolo dedicato.

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