Bonus ristrutturazioni edilizie: pubblicata la nuova guida fiscale aggiornata al 2018

E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova guida fiscale 2018 aggiornata con le nuove disposizioni introdotte con la recente Legge di Bilancio per l’anno corrente.

Nel recente avevo già trattato l’argomento con un apposito articolo Bonus ristrutturazioni edilizie e misure antisismiche: ecco cosa occorre fare per beneficiare dell’agevolazione… che rimane comunque valido a livello di contenuti ed adempimenti.

L’unica vera NOVITA’ introdotta appare la regolamentazione per quegli interventi di risparmio energetico non più rientranti nell’applicazione  della detrazione d’imposta pari al 65% della spesa sostenuta ( per approfondire leggi Le novità 2018 in materia di benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici), bensì solo in quella “ridotta” pari al 50% : in questi casi occorrerà comunque trasmettere all’ENEA, per via telematica, una comunicazione in merito ai lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Questa nuova comunicazione si rende necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La nuova guida fornisce inoltre ulteriori chiarimenti rispetto ad aspetti fiscali già previsti: è il caso ad esempio della specifica inserita in ordine al calcolo del VALORE dei Cd. “beni significativi” per la quale è riconosciuta la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% anziché al 22%, di cui si riporta in stralcio:

“In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.”

Non mancherà l’occasione di approfondire ulteriormente la tematica attraverso un analisi più dettagliata con esito pubblicato nei prossimi giorni.

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