Strutture pertinenziali: gazebo, pergolato, pergotenda, veranda.

Con una recente Sentenza la n° 306 del 2017 il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva sulla complicata questione delle strutture pertinenziali quali gazebo, pergotende, pergolati e verande, delineando in modo molto specifico le caratteristiche tecniche e materiche che tali strutture devono presentare per essere definite tali.

Il giudizio ha concluso che PERGOLATI e PERGOTENDE se realizzati con determinati accorgimenti costituiscono un «mero elemento di arredo».

Il caso in fattispecie…

Il caso dibattuto riguardava la realizzazione di una struttura tipo pergolato coperta e chiusa perimetralmente con teli plastificati fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta.

Il Comune aveva richiesto la demolizione e rimessa in pristino dei luoghi ritenendo la stessa realizzate in assenza del titolo abilitativo; sul caso poi si era pronunciato il TAR Campania il quale aveva ritenuto che le opere realizzate avessero determinato una trasformazione urbanistico – edilizia del territorio, con la perdurante modifica dello stato dei luoghi, quindi in sostanza dando ragione al Comune.

La sentenza del CdS ha sovvertito il giudizio del TAR…

Come premesso dagli stessi giudici del CdS, per la realizzazione di alcune opere pertienziali, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, quali sono le strutture già sopra citate,

non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire.

Spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni che possono avere tali opere per poter essere realizzate liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio.

Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela (seppur siamo in attesa del Decreto di semplificazione paesaggistica che permetterà di agevolare l’installazione).

Sulla base di recenti analoghe sentenze (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5409 del 29 settembre 2011, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell’11 aprile 2014, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1619 del 27 aprile 2016) però i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura leggera si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

Inoltre l’elemento di copertura e di chiusura è costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle  caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di  copertura o di tamponatura di una costruzione.

Queste le definizioni edilizie delle strutture pertinenziali secondo il Consiglio di Stato…

Nella disamina in questione il CdS ha fornito alcune definizioni specifiche dei manufatti pertinenziali:

PERGOLATO: costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati ( anche nella parte superiore ) e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Quando il pergolato viene coperto ( anche per una sola porzione ) con una struttura non facilmente amovibile ( di tipo rigido e stabilmente ancorata ), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Diverso il caso in cui la struttura viene coperta con tessuto ( anche impermeabile ) oppure elementi ombreggianti ( come il canniccio ).

Il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

GAZEBO: nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

VERANDA: secondo definizione già indicata nell’Allegato A del REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO è  un «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro.

Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

PERGOTENDA:  struttura realizzata con teli amovibili (appoggiati su di un pergolato), la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini).

Sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie; non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Non determinano alcun aumento di volumetria e di superficie coperta, pertanto non costituiscono un’opera edilizia soggetta al rilascio del titolo abilitativo.

Da precisare che…

…in Toscana i manufatti sopraindicati ad ( eccezione delle verande ) sono elementi di arredo tutti rientranti nella fattispecie di opere prive di rilevanza edilizia come stabilito nell’Art. 137 L.R. 65 / 2014.

Ciò non toglie che i regolamenti locali, come già precisato, possano imporre dei “limiti stringenti” in dimensione e numero o prescrizioni costruttive particolari a cui è necessario attenersi affinchè quanto da realizzarsi sia da considerarsi opera non soggetta ad alcun preventivo atto di legittimazione edilizia.

Esiste inoltre un’altra fattispecie di struttura pertinenziale la quale in effetti è però classificata dalla normativa come “volume tecnico”: la serra solare o bioclimatica che potrai scoprire in questi due articoli Serre solari: “intelligente” opportunità di risparmio energetico  | La serra solare: come ricavare spazio aggiuntivo per la propria casa…

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